Questo è il testo dell'emendamento bocciato dalle presidenze delle camere in febbraio.... lungo ma interessante.
Fonte:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/f ... 6&id=34913
9.8
Il Governo
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate, caratterizzate dalla presenza nei contingenti delle missioni internazionali di tutte le loro componenti operative, organizzano, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base di questa presenza internazionale.
5-ter. I corsi di cui al comma 5-bis, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite con il decreto di cui al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito internet istituzionale del Ministero della difesa.
5-quater. I giovani sono ammessi ai corsi di cui al comma 5-bis nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi, alla quale deve essere allegata la certificazione relativa ai requisiti di cui alle lettere d) ed e) e la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il servizio sanitario nazionale, i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
d) idoneità all'attività sportiva agonistica;
e) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
g) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5-quinquies.
I giovani ammessi ai corsi di cui al comma 5-bis assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi, la fruizione degli alloggi di servizio collettivi e della mensa, da parte dei frequentatori, è gratuita.
Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso.
5-sexies. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti:
a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi di cui al comma 5-bis, individuati tra i seguenti:
1) abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive;
2) residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti;
3) titolo di studio;
4) parentela o affinità entro il secondo grado del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere;
5) ordine cronologico di presentazione delle domande;
b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, nonché le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso;
c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano, i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.
5-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5-bis a 5-sexies, pari a 6.599.720 per l'anno 2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per l'anno 2012, si provvede:
a) quanto a euro 5.285.720 per l'anno 2010, euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
5-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».