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Gio
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Non conoscendo il sindaco in questione non mi permetto di dare giudizi ma,conoscendo i politici,non vorrei diventasse il solito gran centro commerciale e "il resto" da dare ai cittadini una casermetta 5x8 m per far giocare a carte i vecchietti del paese.
Sarebbe interessante conoscere l'elenco dei 36 ex siti militari richiesti dalla Regione FVG.
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M26
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Caserme dismesse.

L'elenco completo non sono ancora riuscito a trovarlo.

Per ora so che si tratta principalmente di ex caserme cosi distribuite nel territorio:
5 nella Provincia di Trieste
3 nella Provincia di Gorizia
16 nella Provincia di Udine
12 nella Provincia di Pordenone
Stefano
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Pierpa
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Anch'io ho provato a cercare l'elenco in rete. Il sito della Regione FVG non apre la pagina di ricerca, o meglio, la apre ma non compare niente (ho provato a digitare "Illy": nemmeno quello trovava :))) ). E pensare cheun paio di settimane fa avevo letto sul giornale l'elenco delle caserme!!!! ARGH! :evil: :oops:
MAI DAÛR!
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jolly46
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E' probabile che l'elenco delle caserme/immobili sia lo stesso già  visto tempo addietro, ovvero quello contenuto nel decreto sotto (magari con variazioni e/o rettifiche):


DECRETO LEGGE 09/05/2003, N. 102
"Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico" (Decaduto per decorrenza dei termini)

Decaduto per decorrenza dei termini

Art. 1.
1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico, sono alienati con le modalità  ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge di cui al comma 1, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennita' per l'occupazione dell'alloggio.

3. Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

4. I beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta Regione ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato s.p.a., con le modalita' di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

5. Per i beni immobili statali in uso alle Amministrazioni dello Stato e' vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente.

Art. 2.

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono inseriti i seguenti: (Omissis)

Modifiche già  integarte nel testo del decreto legge 351-01

2. In considerazione dell'elevato livello di concentrazione di beni immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine, e' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione alla quale e' affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di valorizzazione e di dismissione. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate. Con il predetto decreto sono stabilite le modalita' per il funzionamento della Commissione, alla quale e' inoltre affidato il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sulle operazioni di cui al presente comma.

Art. 3.

1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprieta' privata, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

2. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:
a) la titolarita' dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;
b) il frazionamento catastale;
c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.

3. Alla domanda di acquisto deve essere altresi' allegata, a pena di inammissibilita' della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto.

4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area.

5. Qualora il soggetto legittimato non provveda alla presentazione della domanda di cui al comma 2 nei termini e con le modalita' ivi previsti, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprieta' dello Stato e' da questo acquisita a titolo gratuito.

Art. 4.

1. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 e relative note di aggiornamento.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella A (prevista dall'art. 1, comma 4)

N. Immobile Comune Prov.
1 Caserma "Giovanni Amadio" Cormons GO
2 Caserma "E. Toti" (escluso aliquota alloggi) Farra d'Isonzo GO
3 Caserma "del Fante" Gorizia GO
4 Caserma "Colinelli" S. Lorenzo Isontino GO
5 Caserma "Pecorari" Lucinico GO
6 Caserma "Colombini" Brazzano di Cormons GO
7 Caserma "Ugo Polonio" Gradisca dìIsonzo GO
8 Caserma "Molinari" Pordenone PN
9 Caserma "Dall'Armi" S, Vito al Tagliamento PN
10 Caserma "623" Sezione magazzino Sacile PN
11 Caserma De Gasperi Spilimbergo PN
12 Ex pista carri Aviano PN
13 Ex pista carri S. Quirino PN
14 Ex pista carri Rovereto PN
15 Ex tracciato ferroviario Cordovado PN
16 Ex tracciato ferroviario Morsano al Tagliamento PN
17 Terreni demaniali Claut PN
18 Ex caserma Girolamo da Sacile Sacile PN
19 Caserma S. Giovanni del Tempio Sacile PN
20 Ex caserma "Martelli" (Porzione in concessione all'Azienda Sanitaria di Pordenone) Pordenone PN
21 Area retrostante la caserma di polizia denominata "Duchessa d'Aosta" S.M. Maddalena Inferiore TS
22 Complesso "ex caserma Chiarle" Guardiella TS
23 Caserma Dardi di Borgo Grotta Gigante Villa Opicina TS
24 Deposito munizioni di Borgo Grotta Gigante Gabrovizza San Primo TS
25 Ex caserma "III Armata" Cervignano UD
26 Ex caserma "Monte Pasubio" Cervignano UD
27 Caserma "Zucchi" Cividale del Friuli UD
28 Caserma "Lanfranco" Cividale del Friuli UD
29 Terreno Leicht adiacente Caserma Zucchi - Lanfranco Cividale del Friuli UD
30 Ex caserma "Ederle" (escluso il Cim) Palmanova UD
31 Ex forte « Beisner » (Op. n.4) Malborghetto-Valbruna UD
32 Caserma "D'Incau - Solideo" Malborghetto-Valbruna UD
33 Caserma Bertolotti Pontebba UD
34 Caserma Giavitto Tarcento UD
35 Ex Forte Cave del predil Tarvisio UD
36 Caserma Patissi Tricesimo UD
37 Caserma Friuli Udine UD
38 Caserma Osoppo Udine UD
39 Caserma Piave Udine UD
40 Caserma Brandolin Aquileia UD
41 Caserma Lesa Basiliano UD
42 Ex caserma Bernardini Cavazzo Carnico UD
43 Caserma Lago (loc. Jalmicco) ed adiacente campo sportivo militare Palmanova UD
44 Caserma Degano Palazzolo dello Stella UD
45 Caserma Fantina Pontebba UD
46 Caserma Jesi Perteole UD
47 Ex Fortezza Palmanova UD
48 Ex Forte di Beisner Valbruna UD
49 Ex Forte del Predil Tarvisio UD
50 Ex albergo Trieste Tarvisio citta' UD
51 Caserma Duodo - ex sede Distretto militare Udine UD
..... E PER RINCALZO IL CUORE!
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Pierpa
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Potrebbe essere l'elenco giusto, il problema è che i "siti" demaniali ceduti alla regione FVG sono 36 invece che 51. Sicuramente nell'elenco di Jolly ci sono i mitici 36, bisognerebbe appurare quali.
MAI DAÛR!
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Leggevo...

31 Ex forte « Beisner » (Op. n.4) Malborghetto-Valbruna UD

però!!! 8)

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