Caserme


art.2 
Organizzazione della caserma.
1. Ai fini della funzionalità ed efficienza della Forza Armata la caserma ispirata a semplicità deve essere caratterizzata da:
- ordine e pulizia inappuntabili che infondano al militare il senso di rispetto per l’ambiente in cui vive e il senso di attrazione per la vita ordinata del proprio reparto;
- infrastrutture, locali e servizi tali da garantire il benessere morale e materiale del personale che le utilizza e l’addestramento del soldato;
- razionale ripartizione e sistemazione dei locali atta a garantire la regolarità delle operazioni giornaliere.
2. Ogni infrastruttura dovrà essere dotata di ornamenti semplici e austeri e in particolare di una lapide o monumento o sala cimeli che ricordi le gesta dei commilitoni caduti per la Patria.
3. L’organizzazione logistica posta in essere deve consentire la formazione tecnica e fisica del personale e permettere, nel contempo, l’accrescimento culturale e morale.
4. L’organizzazione della caserma è regolata dal Comandante alla sede, che deve:
- curare le condizioni di vita e di benessere del personale;
- assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e precauzionali al fine di salvaguardare l’integrità fisica dei dipendenti;
- regolare e disciplinare in modo unitario tutti i servizi interni ed esterni.

Da: “Norme per la vita e il servizio interno di caserma” ed. 1992 -  SMD

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